La quota di finanziamento con provvista pubblica, a tasso zero, origina un’agevolazione pubblica per l’impresa beneficiaria.
Le agevolazioni potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013 sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente, compatibilmente con i vincoli regolamentari.
In particolare:
In caso di Reg. UE 651/14 art. 22 (in esenzione aiuto di Stato) l’importo del finanziamento agevolato (parte pubblica) concorre alla riduzione del plafond massimo previsto, pari ad 1 milione di euro nei primi 5 anni di attività.
L’impresa potrà ricevere l’aiuto all’avviamento erogato sottoforma di prestito nel rispetto delle seguenti condizioni:
- non sia costituita a seguito di fusioni;
- sia iscritta al registro imprese da meno di 5 anni;
- non abbia distribuito utili;
- non sia quotata.
In caso di Reg. UE 1407/13 “de minimis”, l’importo dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) relativa al contributo viene comunicato all’impresa beneficiaria da parte del Gestore e viene calcolato quale differenza tra il tasso di interesse praticato sul mercato (pari al tasso di riferimento in vigore fissato dalla Commissione Europea) e l’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa stessa.
Nel caso dell’aiuto in “de minimis” l’importo ESL concorre alla determinazione del plafond massimo concedibile per impresa unica, nell’arco dei tre esercizi finanziari, pari a 200 mila euro (per trasporto conto terzi max 100 mila euro).