Regime di aiuto

AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

La quota di finanziamento con provvista pubblica, a tasso zero, origina una agevolazione pubblica per l’impresa beneficiaria.

Le agevolazioni potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 651/2014 in GUUE 26/6/2014, n. L 187 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 o del Regolamento UE n. 2023/2831 “Nuovo Regolamento de minimis”, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente, compatibilmente con i vincoli regolamentari.

 

In particolare, in caso di Reg. UE 651/14 art. 22, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 l’importo del finanziamento agevolato (parte pubblica) concorre alla riduzione del plafond massimo previsto, pari ad 1 milione di euro nei primi 5 anni di attività. L’impresa potrà ricevere l’aiuto all’avviamento erogato sottoforma di prestito nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative. L’impresa:

1.    non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

2.    non ha ancora distribuito utili;

3.    non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

 

In deroga al precedente punto 3., le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

Tali condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

In caso di Regolamento UE n. 2023/2831 “Nuovo Regolamento de minimis”, l’importo dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) relativa al contributo viene comunicato all’impresa beneficiaria da parte del Gestore e viene calcolato come somma della quota interessi relativa alla parte pubblica del finanziamento per l'intero periodo del mutuo prendendo a riferimento, come tasso di interesse praticato sul mercato, il tasso di riferimento in vigore fissato dalla Commissione Europea. 

L’importo ESL concorre alla determinazione del plafond massimo concedibile per impresa unica, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di concessione, pari a 300 mila euro.

I suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di Stato, o in regime “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai già menzionati regolamenti.