Faq

FAQ  (aggiornate il 01 aprile 2026)

D: E’ ammissibile per il Fondo Starter l’acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda?

R: Un simile progetto è ammissibile, limitatamente alle spese relative all'avviamento. In fase di rendicontazione parziale bisognerà presentare copia dell’atto di compravendita. Non è ammissibile l'acquisto delle attrezzature usate.   

D: Nel caso di una ditta che intenda acquistare un immobile, può essere sufficiente, come giustificativo di spesa da presentare al momento della rendicontazione parziale, allegare il compromesso?

R: In fase di rendicontazione parziale del progetto, per procedere all’erogazione del finanziamento, sarà necessario allegare l’atto notarile di acquisto.

D: Come preventivi da presentare in sede di valutazione della domanda, cosa si deve presentare per giustificare i costi del personale ? E' possibile, allegare una dichiarazione del richiedente l'agevolazione?

R: Nel caso delle spese del personale sarà sufficiente allegare una dichiarazione del richiedente, in cui siano specificati le funzioni e i costi (stimati in base al tempo dedicato al progetto) del personale coinvolto, specificando se si tratta di personale già in forza o in fase di assunzione.

D: Nelle Linee Guida viene richiesto che l’unità locale situata in Emilia Romagna sia censita in CCIAA. Nel caso in cui al momento di presentare la domanda di finanziamento l’azienda non abbia ancora aperto l’unità locale, come bisogna comportarsi?

R: All’atto di presentazione della domanda di finanziamento sarà sufficiente indicare l’indirizzo della sede/unità locale nella quale si realizza l’intervento, che dovrà comunque essere obbligatoriamente censito in CCIAA prima dell'invio della rendicontazione parziale/richiesta di erogazione.

D. POLIZZA CATASTROFALE (agg.to 01/04/2026)  Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. (Fonte Mimit)

Per tutti gli altri quesiti sulla polizza catastrofale invitiamo a far riferimento alla pagina web Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

FAQ SULLA NORMATIVA DNSH agg.to 23/04//25

D. Nel caso di un’impresa che, in fase di domanda, abbia considerato le proprie spese come NON rientranti nei casi di esclusione ex ante, selezionando l’opzione “DICHIARA che le spese del progetto NON interferiscono con uno degli obiettivi ambientali di riferimento per il Fondo”. In fase di rendicontazione finale, potrà limitarsi a selezionare e SOLO l’opzione 8.0 della DSAN sul DNSH e allegare la Relazione DNSH.

R. Sì, si può scegliere di compilare la relazione dnsh per tutto il progetto che va ben argomentato. Se avesse  certificazione ambientale anche solo qualche per qualche spesa si consiglia di presentarla. Andrà in ogni caso compilata la tabella degli indicatori

D:  La compilazione delle tabelle in Excel relative ai tre obiettivi ambientali è obbligatoria per TUTTE le imprese, indipendentemente da quale sia la casistica in cui ricadono?

R: Sì, la compilazione della tabella è obbligatoria per tutte le imprese, può darsi però che qualche indicatore non sia pertinente con il progetto finanziato e quindi non va compilato l'obiettivo 1 è obbligatorio per tutti mentre l'obiettivo 2 e 4 vanno compilati in base alla natura del progetto per cui si è ricevuto finanziamento

D. Il Fondo Starter ammette come spese ammissibili le scorte, in quali casi è possibile evitare di rendicontare nella relazione DNSH le scorte?

R: dipende di che tipo di scorte: se si tratta di reagenti o prodotti chimici coinvolti in processi produttivi risulta un po' difficile escludere le scorte; se invece si tratta di materiali tipo carta, detersivi, scorte alimentari, scorte di prodotti per estetiste e dentisti si può ragionevolmente escluderle. In questo secondo caso si può risolvere facendo una dichiarazione specifica nella Relazione DNSH finale nella quale l'azienda dichiari che "Si ritiene che gli acquisti relativi alle scorte di ...... (indicare tipologia prodotti) non costituisca un elemento di criticità per l'assolvimento degli obblighi DNSH del progetto"